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INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI
02/08/2009 - SINTESI INCENTIVI 2009
Scarica qui la sintesi pubblicata da LegAmbiente su TUTTI gli incentivi disponibili per il 2009 per i cittadini che realizzano interventi legati all'efficienza energetica degli edifici.
15/01/2009 - DETRAZIONE IRPEF 55%
Convertito in legge il decreto 185/2008 denominato “Decreto anticrisi”
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2009 (Supplemento ordinario n.14) la conversione in legge del decreto 185 /2008 “Decreto anticrisi”. Si chiarisce quindi definitivamente la questione che tanto aveva scosso operatori del settore e utilizzatori, in merito alle possibili modifiche alla disciplina della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, introdotte dall’articolo 29 del decreto legge. In particolare, dalla lettura del documento si evince che: ♦ Non vi è alcuna citazione in relazione alle spese sostenute nel 2008 (rimangono quindi invariate le indicazioni contenute nella Legge finanziaria 2008 n.244 – e non viene quindi introdotta nessuna retroattività); ♦ Per le spese 2009- 2010: i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), fermi restando i requisiti e le altre condizioni previste dalle relative disposizioni normative, dovranno inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. I termini e le modalità per l’invio di tale comunicazione saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 2/2009 (entro il 28 febbraio 2009); ♦ Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall`imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.
01/01/2009 - DETRAZIONE IRPEF 36%
Laddove non si riesca ad ottenere i requisiti minimi necessari per ricevere la detrazione del 55% è pur sempre disponibile la detrazione dell'irpef nella misura del 36%
01/01/2007 - EXTRA VOLUMETRIE PER RISPARMIO ENERGETICO
Le direttive nazionali sul contenimento delle emissioni climalteranti consentono deroghe ed incentivi sotto forma di extra volumetrie. Nel caso vengono giustificate da significativa diminuzione del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale, vengono concesse deroghe alle distanze minime tra fabbricati, alle altezze massime degli edifici e concesse extra volumetrie per poter alloggiare extra spessori di materiali isolanti. In particolare nella Regione Umbria la Legge Regionale N. 1 DEL 18-02-2004 precisa che:
ARTICOLO 37 (Extra spessori murari)1. Ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e della superficie utile coperta di un edificio, si assumono come non computabili i seguenti extra spessori murari:a) la parte delle murature d’ambito esterno, siano esse pareti portanti o tamponature, che ecceda i centimetri trenta di spessore al finito. La porzione di muratura non inclusa nel calcolo della volumetria non può comunque superare lo spessore massimo di centimetri trenta e la sezione muraria nel suo complesso non può includere intercapedini vuote eccedenti centimetri cinque di spessore. Nel caso di pareti ventilate è ammissibile una intercapedine vuota di spessore fino a centimetri venti. Finalità e funzionalità della parete ventilata vanno dimostrate in una specifica relazione redatta da un tecnico abilitato;b) la porzione superiore e non strutturale dei solai eccedente mediamente i dieci centimetri di spessore, fino ad un extra spessore massimo di quindici centimetri.2. Con riferimento agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, gli extra spessori ammessi non rientrano nel calcolo per la determinazione delle altezze massime ammesse per i fabbricati, fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall’esistenza di specifici vincoli storici, ambientali e paesistici.3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sia agli edifici di nuova costruzione che agli interventi di recupero degli edifici esistenti.
01/01/2007 - EXTRA VOLUMETRIE PER ARCHITETTURA BIOCLIMATICA
In Umbria la Legge Regionale n°1 del 18/02/2004 precisa che:
ARTICOLO 38 (Soluzioni di architettura bioclimatica)1. Ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche di un edificio destinato ad uso residenziale, servizi o ricettivo, sono esclusi dal computo le seguenti superfici e volumi finalizzati espressamente all’ottenimento di comfort ambientale e risparmio energetico attraverso il miglioramento della coibentazione e la captazione diretta dell’energia solare:a) verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sudest a sudovest, con funzione di captazione solare, che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per almeno il settanta per cento. Il volume o la superficie delle serre non può superare il venti per cento del volume o della superficie dell’intero edificio;b) spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo pari al venticinque per cento del totale della superficie coperta dell’intero fabbricato.2. La finalità e la funzionalità dei volumi elencati al comma 1 devono essere dimostrate in una specifica relazione, firmata da un tecnico, contenente il calcolo dell’energia risparmiata per l’intero edificio attraverso la realizzazione dell’opera, nonché la verifica del benessere termoigrometrico durante tutto l’arco dell’anno.3. È fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall’esistenza di specifici vincoli storici, ambientali e paesistici, nonché di norme igienico sanitarie. 4. Le norme del presente articolo e dell’articolo 37 si applicano anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.
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